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ART.
1 - Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità
ha come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la
preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile e per i problemi della coppia e
della famiglia, anche in ordine alla
problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e da singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni
etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del
prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a
promuovere ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a
ciascun caso.
Le somme non impiegate in un esercizio possono
essere impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati
dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai
consorzi di comuni direttamente o attraverso
altre forme da essi stabilite.
Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il
1975 si provvede per il medesimo anno
finanziario mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 2 - La regione fissa con proprie
norme legislative i criteri per la
programmazione, il funzionamento, la gestione e
il controllo del servizio di cui all'articolo 1
in conformità ai seguenti prìncipi:
a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro
consorzi i consultori di assistenza alla
famiglia e alla maternità quali organismi
operativi delle unità sanitarie locali, quando
queste saranno istituite;
b) i consultori possono essere istituiti anche
da istituzioni o da enti pubblici e privati che
abbiano finalità sociali, sanitarie e
assistenziali senza scopo di lucro quali presidi
di gestione diretta o convenzionata dalle unità
sanitarie locali, quando queste saranno
istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della
assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli
opportuni interventi e della somministrazione
dei mezzi necessari si avvalgono del personale
dei distretti sanitari, degli uffici sanitari
comunali e consorziali, delle condotte mediche e
ostetriche e delle altre strutture di base
sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori
di cui alla precedente lettera b) adempiono alle
funzioni di cui sopra mediante convenzioni con
le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in
vigore della riforma sanitaria, i consultori di
cui alla lettera b) possono stipulare
convenzioni con gli enti sanitari operanti nel
territorio, in base ai programmi annuali
regionali di cui all'articolo 6 e secondo i
criteri stabiliti dalle regioni. I consultori
pubblici e privati per gli esami di laboratorio
e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale
possono avvalersi degli ospedali e dei presidi
specialistici degli enti di assistenza
sanitaria.
ART. 3 - Il personale di consulenza e di
assistenza addetto ai consultori deve essere in
possesso di titoli specifici in una delle
seguenti discipline: medicina, psicologia,
pedagogia ed assistenza sociale, nonché
nell'abitazione, ove prescritta, all'esercizio
professionale.
ART. 4 - L'onere delle prescrizioni di
prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o
del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Le altre prestazioni previste dal servizio
istituito con la presente legge sono gratuite
per tutti i cittadini italiani e per gli
stranieri residenti o che soggiornino, anche
temporaneamente, su territorio italiano.
ART.
5 - Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per
l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni
successivi per finanziare il servizio previsto
dalla presente legge.
Il fondo comune è ripartito tra le regioni
entro il mese di febbraio di ogni anno con
decreto del Ministro per il tesoro sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla
popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al
tasso di natalità e di mortalità infantile
quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica relativi al penultimo
anno precedente a quello della devoluzione.
ART. 6 - La regione, tenuto conto delle
proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché
delle esigenze di una articolazione territoriale
del servizio, redige un programma annuale,
approvato dal consiglio regionale, per
finanziare i consultori di cui all'articolo 2,
sempre che si riscontrino le finalità indicate
all'articolo 1 della presente legge.
ART. 7 - Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le
regioni emaneranno le norme legislative di cui
all'articolo 2.
ART.
8 - È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
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