L.
22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Testo Integrale
1. Lo Stato garantisce il
diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce
il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal
suo inizio.
L'interruzione volontaria della
gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il
controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze,
promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché
altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari
istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando
quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in
stato di gravidanza:
a) informandola sui
diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali
concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola
sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme
della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando
direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi,
quando la gravidanza o la maternità creino problemi per
risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di
cui alla lettera a);
d) contribuendo a
far superare le cause che potrebbero indurre la donna
all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di
appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i
fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di
idonee formazioni sociali di base e di associazioni del
volontariato, che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita.
La somministrazione su
prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei
consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è
consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei
compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori
familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29
luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base
agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di
lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per
l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi
novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali
la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle
circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni
di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a
un medico di sua fiducia.
5. Il consultorio e la
struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari
accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e
specialmente quando la richiesta di interruzione della
gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni
economiche, o sociali, o familiari sulla salute della
gestante, di esaminare con la donna e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità
e della riservatezza della donna e della persona indicata come
padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero
alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di
far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di
promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la
donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al
medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari
necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della
donna; valuta con la donna stessa e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità
e della riservatezza della donna e della persona indicata come
padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a
chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa
sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere
sociale cui può fare ricorso, nonché‚ sui consultori e le
strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del
consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere
urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna
stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a
praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene
riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il
medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di
interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui
all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato
anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e
l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette
giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può
presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza,
sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente
comma, presso una delle sedi autorizzate.
6. L'interruzione
volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può
essere praticata:
a) quando la
gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita
della donna;
b) quando
siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
7. I processi
patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve
praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il
medico può avvalersi della collaborazione di specialisti.
Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a
comunicare la sua certificazione al direttore sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della
gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la
vita della donna, l'intervento può essere praticato anche
senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma
precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In
questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al
medico provinciale.
Quando sussiste la
possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della
gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla
lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del
feto.
8. L'interruzione della
gravidanza è praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli
indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero
132 , il quale verifica anche l'inesistenza di
controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere
altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati,
gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui
alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che
i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni
l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche
presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di
requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi
ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con
suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura
autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della
gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli
interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere
luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori
eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale
dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di
interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni
di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione
alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti
1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali
per tutte le case di cura.
Le case di cura potranno
scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra
fissati.
Nei primi novanta giorni gli
interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì
poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita
socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici
adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli
ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi
del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette
giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto
comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere
in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non
è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli
5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza
quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale
dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al
direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o
dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni
dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che
comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere
revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di
cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico
provinciale.
L'obiezione di coscienza
esonera il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case
di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo
espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e
l'effettuazione degli interventi di interruzione della
gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce
l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può
essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le
attività ausiliarie quando, data la particolarità delle
circostanze, il loro personale intervento è indispensabile
per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si
intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha
sollevata prende parte a procedure o a interventi per
l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge,
al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento,
l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla
interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli
articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui
all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere
trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .
Sono a carico della regione
tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze
necessarie per il compimento della gravidanza nonché‚ per
il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto
all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e
farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli
accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo
comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da
medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività
nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la
regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non
sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa
di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato
effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale
competente per territorio una dichiarazione con la quale il
medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e
della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza
fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f)
dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono
abrogate.
12. La richiesta di
interruzione della gravidanza secondo le procedure della
presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai
diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è
richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la
potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni,
quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela,
oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o
esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i
compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro
sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del
proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso
opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la
donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la
donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti
l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la
salute della minore di diciotto anni, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.
Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via
d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della
gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche
alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo
7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà
o la tutela.
13. Se la donna è
interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli
articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che
non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta
presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito
il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal
marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o
della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,
trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette
giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione
contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza,
sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla
gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché‚
il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se
lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque
giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto
a reclamo.
Il provvedimento del giudice
tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo
8.
14. Il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le
indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché‚ a
renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono
comunque essere attuati in modo da
rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi
patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o
malformazioni del nascituro, il medico che
esegue l'interruzione della gravidanza deve
fornire alla donna i ragguagli necessari per
la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le
università e con gli enti ospedalieri, promuovono
l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne,
più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna
e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le
regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono
partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le
questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della
gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle
tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto
disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un
programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali,
sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio,
a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore
della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al
Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e
sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della
prevenzione.
Le regioni sono tenute a
fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di
ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal
Ministro.
Analoga relazione presenta il
Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le
questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad
una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna
per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista
dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi
precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
18. Chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna è punito con la reclusione da quattro a otto
anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con
violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a
chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni
dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino
alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del
parto.
Se dai fatti previsti dal primo
e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la
reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione
personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici
anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita.
Le pene stabilite dai commi
precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni
diciotto.
19. Chiunque
cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è
punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa
fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi
previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque
senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,
chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La donna è punita con la
reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria
della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto,
o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle
modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è
punito con le pene rispettivamente previste dai commi
precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è
punibile.
Se dai fatti previsti dai commi
precedenti deriva la morte della donna, si applica la
reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione
personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque
anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita.
Le pene stabilite dal comma
precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna
derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli
articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della
gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi
ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi
previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto
a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela
l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di
chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti
dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del
codice penale.
22. Il titolo X del
libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati
il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma
dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il
reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso
il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se
il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste
dagli articoli 4 e 6.
|