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….. Il vero obiettivo di Mussolini doveva
rivelarsi a distanza di pochi mesi. A giugno aveva
inviato una circolare ai prefetti chiedendo di avere
“telegraficamente notizie su stampa locale nei
confronti atteggiamento verso Governo” e l’11
luglio il Consiglio dei ministri condividendo il
parere del capo del fascismo “sugli abusi a cui si
abbandonano senza ritegno taluni organi della stampa
italiana” , affidò, su proposta del ministro Di
Cesarò, al guardasigilli, Oviglio e ai ministri
Carnazza e Federzoni l’incarico di presentare per il
giorno successivo uno schema di provvedimenti
necessari a “prevenire e reprimere energicamente e
immediatamente gli abusi e i delitti di talune
pubblicazioni”. Nel comunicato governativo Mussolini
specificò che “fin dal novembre scorso aveva
preparato vari schemi di provvedimenti” contro gli
abusi della stampa, ma ne aveva sempre dilazionato la
presentazione, “sperando in un ravvedimento che
nonsi è verificato”. Nella mattinata del giorno
successivo, mentre i giornali si chiedevano cosa in
realtà celassero le parole del presidente del
Consiglio e Il Mondo si domandava “se per
misure preventive” dovesse intendersi “la
restaurazione del sequestro o della censura, cioè di
odiose misure, che ci ricaccerebbero indietro di molti
anni nella storia delle nostre libertà”, l’on.
Chiesa presentò in Parlamento un’ interrogazione al
Governo e al Guardasigilli “sull’attendibilità di
una ordinanza contro la libertà di stampa”, seguito
dai socialisti unitari che chiedevano spiegazioni al
Governo per un regolamento che “sovverte e
annulla” i principi dell’editto sulla stampa e dai
socialisti massimalisti che protestavano per il
tentativo di togliere ai giornali il diritto di
critica e la libertà di discussione. La risposta
arrivò nella nottata dello stesso giorno. Il
Consiglio dei ministri, a conclusione dei suoi lavori,
prendendo atto che la mancanza di un regolamento
sull’editto della stampa del ’48 aveva determinato
“un manifesto abuso di quella libertà saviamente
concessa alla stampa fino al punto di falsare il
concetto fondamentale della legge”, approvava uno
schema di regolamento, che introduceva l’obbligo che
il gerente di un giornale dovesse essere il direttore
del giornale stesso o comunque un suo redattore,
vietava ai senatori, ai deputati e a quanti fossero
stati condannati per due volte per reati commessi a
mezzo stampa di essere gerenti responsabili di un
giornale,affidava ai prefetti la facoltà di negare il
riconoscimento della qualità di gerente a chi fosse
privo dei requisiti richiesti, e di
intervenire,“salva l’azione penale”, nei
confronti dei gerenti dei giornali in caso di
pubblicazione di “notizie false o tendenziose”
tese a danneggiare "il credito nazionale
all'interno od all'estero” o a destare
“ingiustificato allarme nella popolazione” ovvero
a dare “motivi di turbamento dell'ordine
pubblico", o articoli e commenti che istigassero
“a commettere reati” o eccitassero “all'odio di
classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini
delle autorità". In tutti questi casi il
prefetto aveva il potere di intervenirecon la
diffida o con la dichiarazione di decadenza, dopo due
diffide, del gerente responsabile della pubblicazione,
sospendendo, di fatto, la pubblicazione stessa. La
diffida doveva essere pronunciata dal prefetto con
decreto motivato, udito il parere di una commissione
composta da un giudice, in qualità di presidente, da
un sostituto procuratore del Re e da unrappresentante
dei giornalisti nominato dall’Associazione della
Stampa di competenza territoriale.
Si trattava di un provvedimento pesantemente lesivo
della libertà di opinione teso a imbavagliare la
stampa e le voci delle opposizioni,giustificato con
l' obbligo del governo "assoluto e
categorico" di "intervenire o per prevenire
o per rapidamente colpire" "l'opera
sobillatrice e nefasta" delle opposizioni. Nello
stesso giorno della diffusione del testo del
regolamento, La Stampa di Frassati esprimeva un
giudizio particolarmente caustico sulla creazione,
mediante un regolamento, di un nuovo istituto
giuridico, quello della diffida, che soltanto la
volontà del legislatore avrebbe potuto introdurre
nell’ordinamento e che rappresentava “un arma
fortissima per gli abusi del potere esecutivo e per la
soppressione della libertà di stampa, anzi
addirittura dei giornali”………
….Il 15 luglio l’on. Chiesa, mentre si
esauriva la discussione parlamentare sulla nuova legge
elettorale, depositava alla Camera un ordine del
giorno che considerando necessario garantire “in
modo assoluto” per l’esercizio delle funzioni
elettorali “la libertà di opinione con la stampa”
invitava il Governo a non prendere “misure
restrittive in ordine al regime della pubblica
stampa”. Nell’illustrare l’ordine del giorno
Chiesa sostenne di averlo presentato proprio in quella
occasione perché ciascuno nell’esprimere il proprio
voto si assumesse sul problema la propria
responsabilità e invitava il Governo ad abbandonare
il progetto e l’incostituzionale regolamento sulla
stampa “che è vergogna per qualunque civiltà
moderna”. Alla fine della discussione sulla legge
elettorale, mentre tutti gli altri ordini del giorno
venivano ritirati, Chiesa mantenne il suo perché in
quel momento il decreto bavaglio incombeva “come
un’oltraggiosa minaccia contro la maggiore delle
libertà politiche”. Per indurlo al ritiro l’on.
Gray parlò con il Presidente del Consiglio, che invitò
Chiesa al banco dei ministri. Dopo averne letto
l’ordine del giorno, Mussolini assicurò il
parlamentare repubblicano che il decreto sulla stampa
non sarebbe entrato in vigore. Solo a quel punto
Chiesa si convinse a ritirarlo, riaffermando che i
diritti della stampa non dovessero essere violati. Due
giorni dopo l’on. Acerbo comunicò a Chiesa che
Mussolini gli aveva ordinato di non presentare più il
decreto con il regolamento sulla stampa alla Corte dei
Conti. Ma anche senza il decreto il Governo era,
comunque, intenzionato a limitare la libertà di
espressione, utilizzando ogni mezzo possibile. A
giugno, il prefetto di Trieste, invocando l’art.3
della legge provinciale e comunale aveva fatto
sequestrare il giornale comunista Il Lavoratore.
L’episodio era stato oggetto di tre interrogazioni
parlamentari, alle quali il sottosegretario Finzi
aveva risposto in aula a luglio, proprio mentre era
discussione la legge elettorale e Mussolini faceva
intendere che il decreto sarebbe rimasto in un
cassetto. Agli interroganti, che si ostinavano a
sostenere l’inapplicabilità di una legge
amministrativa per limitare diritti sanciti da norme
di diritto pubblico, che presiedevano alla libertà
della stampa, Finzi aveva risposto riaffermando il
diritto del Governo, anzi il suo “obbligo categorico
ed assoluto” di intervenire per prevenire gli
“abusi” della stampa “senza preoccuparsi punto
delle immancabili recriminazioni dicoloro che
soprattutto della stampa vogliono avvalersi come di un
elemento di disgregazione sociale, di preconcetta
rabbiosa opposizione al Governo”.
Pochi giorni dopo, nella mattinata del 22 si riunì il
Comitato direttivo della Federazione e nel primo
pomeriggioalle 15 iniziarono i lavori del Consiglio
generale. In assenza di Barzilai, che aveva inviato a
Meoni una lettera per giustificare la sua assenza a
seguito delle dimissioni che il giorno precedente
aveva rassegnato dalla carica di presidente della
Romana, il consiglio fu presieduto dallo stesso Meoni
che spiegò come, in considerazione della delicatezza
dell’argomento, il Comitato direttivo non avesse
voluto presentare in Consiglio nessun documento,
lasciando ciascuno libero di esprimere le proprie
valutazioni. L’auspicio del Comitato era che dal
Consiglio uscisse un documento unitario che in quanto
tale potesse esprimere all’esterno la posizione
chiara di tutta la categoria e anche per questo gli
ordini del giorno approvati dalle singole associazioni
non erano stati resi pubblici. La discussione, come
era prevedibile, fu molto lunga e si protrasse per
oltre cinque ore e alla fine si decise di affidare ad
una commissione ristretta, composta da Meoni, Calza,
Guarino, Parisi, Pellizzari, Rossi e Sobrero, il
compito di mettere a punto il documento conclusivo,
che fu approvato all'unanimità. In esso, pur
condividendosi la necessità di riformare l’obsoleto
istituto del gerente, si ribadiva che le leggi vigenti
erano sufficienti a regolare il corretto funzionamento
della stampa e che qualunque modifica si rendesse
necessaria doveva essere introdotta con lo strumento
della legge. Si respingevano, comunque, con fermezza
le disposizioni sulla diffida affidata ad organi del
potere esecutivo, giudicandole inaccettabili
"in quanto paralizzerebbero la funzione della
stampa e renderebbero praticamente impossibile
l'esplicazione dell'opera professionale del
giornalista anche esercitata con la maggiore diligenza
e rettitudine di intenti". Con lo stesso
documento il Consiglio generale invitava il Governo
a sospendere il provvedimento.
Il giorno dopo una delegazione della Federazione,
guidata da Meoni, si incontrava a mezzogiorno con il
Presidente del Consiglio. Mussolini, che aveva già
deciso di non dare corso al provvedimento, da abile
giocoliere, convinto che con i “colleghi”
giornalisti si potesse usare la politica del bastone e
della carota, pur dichiarando di non poterne
condividere alcune parti, ”per ragioni evidenti”,
sostenne che il documento federale era “nel
complesso”, "abbastanza obiettivo",
facendo intendere che la Federazione della Stampa lo
avesse, alla fine, convinto. Ma quali fossero le sue
reali intenzioni lo si leggeva chiaramentenel
comunicato ufficiale, diramato al termine
dell'incontro, nel quale il capo del Governo
"accoglieva l'augurio rivoltogli dalla
commissione e, cioè, che la condotta della stampa
italiana fosse tale da non rendere necessaria
l'applicazione dei provvedimenti" annunciati. Una
dichiarazione apparentementecompromissoria e
conciliativa, ma che di fatto costituiva una vera e
propria minaccia contro gli avversari del fascismo.
Non a caso, Mussolini, che leggeva con attenzione
tutti i giornali di opposizione, consegnava, come
confesserà Cesare Rossi, quotidianamente al suo
segretario i ritagli de La Voce Repubblicana,
l’Unità, La Giustizia e l’Avanti!,
che contenevano i nomi dei sottoscrittori perché
fossero trasmessi ai fiduciari provinciali e locali
del partito che li “purgavano o minacciavano o
bastonavano”. Per parte sua l’ufficio stampa della
Presidenza del Consiglio allargò la sua rete di
informatori prezzolati e iniziò a fare largo uso
delle intercettazioni telefoniche…..
(luglio 1924)
…… Mussolini, che avrebbe superato anche grazie
alla sostanziale connivenza della monarchia questa
fase critica, era consapevole che dopo aver
conquistato il parlamento, non gli restava, per
mettere a tacere le opposizioni, ma anche le frange
oramai incontrollabili dell’estremismo fascista, che
porre un freno alla stampa, divenuta particolarmente
aggressiva dopo la scomparsa di Matteotti e fonte di
disordini di piazza. Subito dopo il rimpasto
governativo conseguente alle elezioni dell’aprile,
impose al Governo nella riunione dell’8 luglio
l'immediata attuazione dei provvedimenti sulla stampa,
congelati nel luglio dell'anno precedente, e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quello
stesso giorno. Soltanto 5 giorni prima, rispondendo al
ministro Giuriati, che si lamentava per gli attacchi
di alcuni giornali al suo operato, Mussolini gli aveva
scritto “la libertà di stampa esiste fino a prova
contraria”. Al ministro degli interni Federzoni che
in consiglio dei ministri aveva sostenuto che
l’ordine pubblico era minacciato dalle “polemiche
intemperanti e le notizie false o tendenziose, con le
quali parte della stampa eccita e fuorvia le correnti
della opinione pubblica”, Mussolini aveva
prontamente risposto cha per “infrenare gli eccessi
della stampa di opposizione e insieme le esuberanze
polemiche dei fascisti” c’era già il
provvedimento del 15 luglio del ’23. Bastava
renderlo immediatamente operativo.
La sera di quello stesso 8 luglio il consiglio
direttivo dell’Associazione della Stampa di Roma,
riunitosi d’urgenza, votava all’unanimità un
ordine del giorno che giudicava il decreto sulla
stampa “in contrasto con la lettera e con lo spirito
della nostra legge statutaria” perché affidava
“all’insindacabile giudizio di merito
dell’autorità politica un procedimento che può
condurre alla soppressione pressocchè immediata di un
giornale o di una pubblicazione periodica”.
L’Associazione romana riaffermava “il principio e
il diritto della libertà di stampa, limitato solo
dalla legge e solo reprimibile dal magistrato”,
principio sul quale concordavano “tutti i Consigli
Direttivi e tutte le assemblee dei soci, composti
quelli e queste di uomini delle più diverse parti
politiche”. L’ordine del giorno si concludeva con
un appello “ai giornali e ai giornalisti italiani
perché da un’azione solidale risulti in modo
imponente quale sia il pensiero e il sentimento della
stampa nazionale su questa fondamentale questione”.
Il giorno successivo, il Regolamento, sotto forma di
decreto-legge, era già pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, ma con l’aggiunta di due nuovi
articoli, di non poco conto, assenti nel testo
dell’anno precedente. L’uno prevedeva che in caso
di violazione delle disposizioni sulla stampa i
giornali dovevano essere sequestrati e che il
sequestro sarebbe stato “eseguito dall’autorità
di pubblica sicurezza senza che occorra speciale
autorizzazione”, l’altro prevedeva che per tutti i
reati “di stampa o commessi a mezzo della stampa”
si sarebbe proceduto per “citazione direttissima”.
Il sequestro preventivo dei giornali era stato
abrogato con legge del 28 giugno 1906, la sua
reintroduzione mediante regolamento era, quindi,
quantomeno dubbia sul piano della costituzionalità.
Ma il Regolamento prevedeva anche un’altra modifica,
dettata dalle reazioni negative espresse dalla
Federazione della Stampa, oltre che da molte
Associazioni territoriali. Laddove si introducevano le
commissioni incaricate di dare il loro parere sulle
diffide. Mentre nel testo del ’23 si affermava che
di ogni commissione avrebbe dovuto far parte “un
rappresentante della classe giornalistica nominato
dalla locale Associazione della Stampa, ove esista”,
nel testo pubblicato ora si aggiungeva che in mancanza
della Associazione diStampa territoriale, il
rappresentante dei giornalisti sarebbe stato nominato
dal presidente del Tribunale…..
(giugno-dicembre 1925)
…. Mussolini, per isolare la dirigenza federale e
chiudere la partita con la stampa,il 20 giugno del '25
al termine dello svolgimento dei lavori della Camera,
approfittando della quasi totale assenza di
parlamentari della ormai ridotta opposizione, propose
per lo stesso giorno la seduta notturna per
l’approvazione del disegno di legge, messo a punto
dai ministri degli interni e della giustizia, che
trasformava definitivamente in legge i decreti del
’23 e del ’24 e prevedeva nuove disposizioni sulla
stampa. Il disegno di legge esaminato e modificato
dalla commissione parlamentare presieduta da Andrea
Torre, relatore Filippo Ungaro, che aveva recepito
gran parte degli emendamenti Amicucci, fu portato
all’approvazione di un’aula, priva, ad eccezione
dei parlamentari comunisti, di opposizione……Avuta
la maggioranza necessaria per la seduta notturna (247
voti a favore e 44 contrari) la Camera passò alla
discussione nel merito dei provvedimenti, dopo che il
relatore Ungaro aveva concluso il suo intervento
sostenendo che “il disegno di legge non nega alcuna
libertà, ma riafferma una responsabilità che deve
essere profondamente sentita ed eleva la dignità del
giornalismo italiano”. Messi in votazione,
praticamentesenza dibattito, i provvedimenti furono,
così, approvati dalla Camera, a scrutinio segreto,
quasi all’unanimità. Su 266 votanti la legge sulla
stampa ebbe 261 voti favorevoli, la conversione in
legge dei decreti 263.....Approvati dalla Camera, i
disegni di legge furono trasferiti al Senato, dove,
dopo l’esame della competente commissione arrivarono
nel mese di dicembre in aula, relatore Vittorio
Rolandi-Ricci. In Senato la discussione, seguita con
attenzione da Mussolini, presente ai lavori di tutte
le sessioni, fu decisamente più ampia di quella,
praticamente inesistente per l’assenza delle
opposizioni aventiniane, che si era avuta alla Camera
nella notte del 20 giugno…… Subito dopo, i tre
disegni di legge furono messi in votazione e
definitivamente approvati con 150 voti a favore e 46
contrari. La legge sulla stampa, datata 31 dicembre
1925, n. 2307, fu pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del successivo 5 gennaio.
Con la sua entrata in vigore e con i conseguenti
provvedimenti successivi si poneva fine, come dirà
nel decennale della marcia su Roma Ermanno Amicucci,
al “regime di assoluta irresponsabilità” in cui
era vissuta la stampa italiana.
(da Giancarlo Tartaglia, Un secolo di giornalismo
italiano. Storia della Federazione nazionale della
stampa italiana 1887-1943, Mondadori Università)
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