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Nel sessantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.
Mauro Vallini
La
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un
documento, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui
redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse
applicazione in tutti gli stati membri.
Storia e sviluppi della Dichiarazione
Documento
storico, prodotto sull'onda dell'indignazione per le atrocità
commesse nella seconda guerra mondiale, la Dichiarazione fa
parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo
Statuto steso nel 1945.
In
quanto Dichiarazione di principi dell'Assemblea generale, la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è
giuridicamente vincolante per gli Stati membri
dell'organizzazione. Tuttavia ai diritti ed alle libertà in
essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo
nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che
sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili
alle stregua di principi inalienabili del diritto
internazionale generale (jus cogens).
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo è un codice etico di
importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento
a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in
ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano.
Idealmente, la Dichiarazione è il punto di arrivo di un
dibattito filosofico sull'etica e i diritti umani che nelle
varie epoche ha visto impegnati filosofi quali John Locke,
Jean-Jacques Rousseau,
Voltaire,
Immanuel Kant
fino a quelli contemporanei. Non si deve dimenticare poi
l'importanza che ha avuto la Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino, stesa nel 1789 durante la
Rivoluzione francese, i cui elementi di fondo (i diritti
civili e politici dell'uomo) sono confluiti in larga misura in
questa carta. Fondamentali infine, nel percorso che ha portato
alla realizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici
punti di Woodrow Wilson
(1918) e i quattro pilastri delle libertà enunciati dalla
Carta atlantica di Franklin D.
Roosevelt e
Winston Churchill
del 1941. Alla Dichiarazione sono poi seguiti il Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e
il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
elaborati dalla Commissione
per i Diritti dell'Uomo ed entrambi adottati all'unanimità
dall'ONU il 16 dicembre 1966.
La
Dichiarazione è la base di molte delle conquiste civili della
seconda metà del XX secolo, e costituisce l'orizzonte
ideale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, confluita poi nel 2004 nella Costituzione europea.
Strutturazione
della Dichiarazione
La
Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli che
sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici,
sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'uomo vanno
quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e
politici e i diritti economici, sociali e culturali.
La
Dichiarazione può essere suddivisa in argomenti:
·
il
preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno
portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;
·
gli
articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed
eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione francese);
·
gli
articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali;
·
gli
articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell'individuo verso la
comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che
va da Platone ad Hannah Arendt);
·
gli
articoli 18-21 sanciscono le cosiddette "libertà
costituzionali", quali libertà di pensiero, opinione,
fede e coscienza, parola, associazione pacifica;
·
gli
articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e
culturali;
·
i
conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali
di utilizzo di questi diritti e gli ambiti in cui tali
diritti non possono essere utilizzati.
Preambolo
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godono della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita
in una maggiore libertà;
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
Articoli
·
Articolo
1.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
·
Articolo
2
1)
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
2)
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico internazionale del paese o del
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
·
Articolo
3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
·
Articolo
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
·
Articolo
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o
a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
·
Articolo
6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
·
Articolo
7
Tutti
sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
·
Articolo
8
Ogni
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
·
Articolo
9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
·
Articolo
10
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di
ogni accusa penale gli venga rivolta.
·
Articolo
11
1)
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in
un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà ugualmente
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
·
Articolo
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
·
Articolo
13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
·
Articolo
14
1
) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
·
Articolo
15
1)
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
·
Articolo
16
1)
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
·
Articolo
17
1)
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
·
Articolo
18
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
·
Articolo
19
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per
la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
·
Articolo
20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
·
Articolo
21
1)
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve sere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
·
Articolo
22
Ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
·
Articolo
23
1)
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
ed alla protezione contro la disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4)
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
·
Articolo
24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
·
Articolo
25
1)
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2)
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
·
Articolo
26
1)
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2)
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
·
Articolo
27
1)
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
·
Articolo
28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
·
Articolo
29
1)
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
·
Articolo
30
Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
Dopo la seconda guerra
mondiale, negli anni cinquanta e sessanta del XX secolo,
si è gradualmente affermata l’idea di jus cogens,
ovvero di un certo nucleo di norme internazionali che
abbia natura imperativa, e dunque non possa essere
derogato attraverso un atto di volontà degli stati.
Gli
Stati stessi riconoscono l’esistenza di un insieme di
norme che incorporano valori supremi dell’ordinamento
giuridico internazionale nel suo complesso, e che quindi
non siano negoziabili o derogabili dagli Stati.
Tali
norme, poste a tutela di questi valori fondamentali,
costituiscono il c.d. jus cogens internazionale, il cui
primo riconoscimento si è avuto con l’adozione della
Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969,
contenente al riguardo gli articoli 53 e 54.
La
definizione di jus cogens fa riferimento agli effetti
giuridici di una regola: non è che certe regole siano
regole di jus cogens perché esse possono essere derogate;
piuttosto, nessuna deroga è consentita perché tali
regole hanno natura cogente.
Estratto
da "http://it.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens"
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