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Nel sessantesimo anniversario della

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.

Mauro Vallini

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento, firmato a Parigi il 10 di­cembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazio­ne in tutti gli stati membri.

Storia e sviluppi della Dichiarazione

Documento storico, prodotto sull'onda dell'indignazione per le atrocità commesse nella seconda guerra mondiale, la Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo Statuto steso nel 1945.

In quanto Dichiarazione di principi dell'Assemblea generale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'organizzazione. Tuttavia ai diritti ed alle libertà in essa riconosciuti va attribuito un valore giuridico autonomo nell'ambito della co­munità internazionale, dal momento che sono ormai considerati dalla gran parte delle nazioni civili alle stregua di principi inalienabili del diritto internazionale generale (jus cogens)[1]. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo do­cumento a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano. Idealmente, la Dichiarazione è il punto di arrivo di un dibattito filosofico sull'etica e i diritti umani che nelle varie epoche ha visto impegnati filosofi quali John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant fino a quelli contemporanei. Non si deve dimenti­care poi l'importanza che ha avuto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, stesa nel 1789 durante la Rivoluzione francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'uomo) sono confluiti in larga misura in questa carta. Fondamentali infine, nel percorso che ha portato alla rea­lizzazione della Dichiarazione, sono i Quattordici punti di Woodrow Wilson (1918) e i quattro pila­stri delle libertà enunciati dalla Carta atlantica di Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill del 1941. Alla Dichiarazione sono poi seguiti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e cultu­rali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti del­l'Uomo ed entrambi adottati all'unanimità dall'ONU il 16 dicembre 1966.

La Dichiarazione è la base di molte delle conquiste civili della seconda metà del XX secolo, e co­stituisce l'orizzonte ideale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, confluita poi nel 2004 nella Costituzione europea.

Strutturazione della Dichiarazione

La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'uomo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

La Dichiarazione può essere suddivisa in argomenti:

·         il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesu­ra della Dichiarazione;

·         gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivolu­zione francese);

·         gli articoli 3-11 stabiliscono i diritti individuali;

·         gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell'individuo verso la comunità (anche qui rifacendosi a un dibattito filosofico che va da Platone ad Hannah Arendt);

·         gli articoli 18-21 sanciscono le cosiddette "libertà costituzionali", quali libertà di pensiero, opi­nione, fede e coscienza, parola, associazione pacifica;

·         gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici, sociali e culturali;

·         i conclusivi articoli 28-30 stabiliscono le modalità generali di utilizzo di questi diritti e gli ambi­ti in cui tali diritti non possono essere utilizzati.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di bar­barie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la ti­rannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima im­portanza per la piena realizzazione di questi impegni;

Articoli

·         Articolo 1.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di co­scienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

·         Articolo 2

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opi­nione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non au­tonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

·         Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

 

·         Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

·         Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

·         Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

·         Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

·         Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

·         Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

·         Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza da­vanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

·         Articolo 11

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie ne­cessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al mo­mento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il di­ritto internazionale. Non potrà ugualmente essere inflitta alcuna pena superiore a quella appli­cabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

·         Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputa­zione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

·         Articolo 13

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

·         Articolo 14

1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

·         Articolo 15

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

 

·         Articolo 16

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, du­rante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

·         Articolo 17

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

·         Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la li­bertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

·         Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere mo­lestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attra­verso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

·         Articolo 20

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

·         Articolo 21

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attra­verso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto se­greto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

·         Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realiz­zazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'orga­nizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

·         Articolo 23

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condi­zioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se neces­sario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

·         Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

 

·         Articolo 25

1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere pro­prio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupa­zione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussi­stenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel ma­trimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

·         Articolo 26

1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto ri­guarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione supe­riore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforza­mento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve fa­vorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

·         Articolo 27

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di gode­re delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produ­zione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

·         Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

·         Articolo 29

1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

·         Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distru­zione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


[1] Dopo la seconda guerra mondiale, negli anni cinquanta e sessanta del XX secolo, si è gradualmente affermata l’idea di jus cogens, ovvero di un certo nucleo di norme internazionali che abbia natura imperativa, e dunque non possa essere derogato attraverso un atto di volontà degli stati.

Gli Stati stessi riconoscono l’esistenza di un insieme di norme che incorporano valori supremi dell’ordinamento giuridico internazionale nel suo complesso, e che quindi non siano negoziabili o derogabili dagli Stati.

Tali norme, poste a tutela di questi valori fondamentali, costituiscono il c.d. jus cogens internazionale, il cui primo riconoscimento si è avuto con l’adozione della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, contenente al riguardo gli articoli 53 e 54.

La definizione di jus cogens fa riferimento agli effetti giuridici di una regola: non è che certe regole siano regole di jus cogens perché esse possono essere derogate; piuttosto, nessuna deroga è consentita perché tali regole hanno natura cogente.

Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Jus_cogens"

 

 

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